Iva al 10 % per ristrutturazione edilizie, quando si applica e quando no!
- L’agevolazione fiscale con applicazione dell’IVA al 10% viene applicata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono svolti su immobili di tipologia residenziale e per quanto concerne gli interventi di recupero edilizio ovvero per tutte le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, tale agevolazione rappresenta il regime naturale.
Di seguito si è cercato di definire un elenco completo delle casistiche in cui vi è la possibilità di fruire dell’IVA agevolata al 10%. - Distinzione tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di restauro, risanamento e ristrutturazione
- Una prima importante premessa va fatta in riferimento alla distinzione tra manutenzioni, che possono avere carattere ordinario o straordinario, ed interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.
- Nel caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie, se effettuate su immobili residenziali, l’IVA agevolata al 10% rappresenta il regime naturale. Un limite però è rappresentato dai c.d. beni significativi ovvero dai beni individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 (es. ascensori, montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari e rubinetterie, ecc.); la regola prevede che l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sia applicabile fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni significativi.
- Al fine di chiarire meglio la regola, si ipotizzi, di eseguire lavori di ristrutturazione del bagno di casa, qualificabili come manutenzione straordinaria, per 4.000 euro, di cui 1.000 relativi a prestazioni lavorative e materiali di consumo e 3.000 per acquisto di beni significativi (sanitari e rubinetterie). L’IVA agevolata al 10% potrà essere applicata solo su 1.000 euro, ovvero sulla differenza tra il valore complessivo della ristrutturazione del bagno ed il costo dei beni significativi.
- Riepilogando i dati del nostro esempio si avrebbe che:
- 1.000 euro di prestazioni lavorative e materiali di consumo utili all’installazione sono soggette al regime IVA agevolata 10%;
- 1.000 euro quota parte di beni significativi (prezzo complessivo della ristrutturazione del bagno meno valore dei beni significativi) sono soggetti ad IVA agevolata al 10%;
- 2.000 euro di beni significativi residui sono soggetti ad IVA ordinaria al 22%.
- Il riferimento normativo principale relativo alla definizione degli interventi realizzati su immobili residenziali soggetti ad aliquota IVA agevolata 10% è l’articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999.
- Nella norma è contenuto l’elenco e la definizione delle differenti tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che possono fruire dell’aliquota IVA agevolata al 10%:
- manutenzione ordinaria – “interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- manutenzione straordinaria – “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
- restauro e risanamento conservativo – “interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”;
- ristrutturazione edilizia – “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
- Al fine di poter fruire del’agevolazione IVA al 10 % i fabbricati civili devono essere quelli “a prevalente destinazione abitativa privata, ovvero i fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato”.
- Documentazione fiscale corretta
- Il contribuente, per poter correttamente fruire dell’agevolazione fiscale, deve verificare che il prestatore d’opera o l’impresa abbiano predisposto e compilato correttamente la fattura o la ricevuta fiscale. Esse devono obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:
- valore complessivo della prestazione;
- valore dei beni significativi.
- Solo mediante l’indicazione di questi valori è possibile la corretta applicazione della regola relativa alla concorrenza di valori tra prestazione d’opera e beni significativi.
- In caso di dilazione di pagamento o pagamento a rate, il valore da assoggettare ad aliquota IVA agevolata al 10% deve essere calcolato sull’intero corrispettivo pattuito e non relativamente ai singoli pagamenti effettuati e/o previsti. In caso di fatture per acconto e saldo occorre invece indicare analiticamente in base alla suddivisione in entrambe le fatture, la parte di beni significativi soggetta ad aliquota IVA ridotta e quella parte che è assoggettata ad aliquota IVA ordinaria.
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