Bonus ristrutturazioni 2019 e Detrazioni fiscali

Interventi che comportano risparmio energetico
(per gli altri interventi non occorre inviare nulla ad ENEA)

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edificioccorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

L’invio della documentazione all’ Enea va effettuato attraverso il SITO:

CLICCA SUL LINK  https://detrazionifiscali.enea.it

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire  dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è avvenuta nel 2018 il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito 2018, il termine ultimo è prorogato al 01 aprile 2019.

Per le condizioni di ammissibilità degli interventi si rimanda, per maggiori dettagli al link di seguito:

 

PER  L’OPUSCOLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA SUL LINK   “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali” – edizione 2019.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili con gli Eco-bonus e le rispettive aliquote di detrazione:

 

 

Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  •  schermature solari,
  •  caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

 

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

 

 

 

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale

 

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Per ogni informazione vi rimandiamo a un contatto diretto con gli uffici Abitark a QUESTO LINK.